Banca dati in materia di condominio

curata dal dott. Valentino Spataro e dall'avv. Alessandro Gallucci

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Parcheggio condominiale

2010-07-12 Testo successivo



Salve, pongo la seguente questione. Risiedo in uno storico condominio dove abitiamo in 4 famiglie in altrettanti appartamenti e dove sono anche presenti due piccoli fondi di altri 2 diversi proprietari. Vi è poi una pertinenza del palazzotto dove c'è posto per sole 2 auto. Fino a ieri ci siamo divisi questi spazi con la... regola del "primo che arriva" fra i 4 proprietari degli appartamenti, senza avere problemi. Adesso però anche i 2 che hanno la proprietà dei fondi reclamano il diritto di parcheggio che noi non pensiamo di dover riconoscere. Chi ha ragione? Grazie anticipatamente per la risposta ed un cordiale saluto a tutti.
Fonte: avv. Alessandro Gallucci, foro di Lecce
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I

In primo luogo è necessario consultare gli atti d'acquisto per valutare se quello spazio destinato a parcheggio sia di proprietà comune a tutti i condomini i solo ai due che sono anche proprietario dei fondi contigui allo stabile.

Se la comproprietà fosse di tutti e quattro, allora ai sensi dell'art. 1102 primo comma c.c. dovreste concedere l'uso di quella parte comune.

Sul punto le segnalo questa sentenza della Cassazione che, proprio in relazione ai parcheggi condominiali spiega in modo chiaro e preciso come si debba usare un bene comune.

La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine; che, pertanto, la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l’esclusione di un condomino dall’uso del bene comune, – come ritiene la sentenza impugnata, – è adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame" (così Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

2010-07-12 Fonte: avv. Alessandro Gallucci, foro di Lecce > >





  


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